Appendice 9 Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale al contratto collettivo di lavoro per l’artigianato del metallo Proroga e modifica del 5 febbraio 2024 Il Consiglio federale svizzero, decreta: Art. 1 La validità dei decreti del Consiglio federale del 22 maggio 2014, del 19 marzo 2015, del 15 marzo 2018, del 11 giugno 2019 e del 6 ottobre 20201 che conferiscono carat- tere obbligatorio generale al contratto collettivo di lavoro (CCL) per l’artigianato del metallo, è prorogata con effetto fino al 30 giugno 2028. Art. 2 Le disposizioni modificate qui di seguito, menzionate nel contratto collettivo di lavoro (CCL) per l’artigianato del metallo, allegato ai decreti del Consiglio federale menzio- nati alla cifra I, sono dichiarate d’obbligatorietà generale: 1 L’obbligatorietà generale fa stato per tutta la Svizzera, ad eccezione dei Cantoni Basilea Campagna e Basilea Città e dei settori serramenta, metalcostruzioni e costru- zioni in acciaio nei Cantoni di Vaud, Vallese e Ginevra. 2 Le disposizioni del CCL dichiarate di obbligatorietà generale sono applicabili a tutti i datori di lavoro (imprese e parti di imprese) dei settori serramenta, metalcostruzioni, tecnica agricola, forgiatura e costruzioni in acciaio. Vi rientrano: a. b. settore delle metalcostruzioni: comprendente la lavorazione e la trasformazio- ne di lamiere e metalli per la fabbricazione e/o l’assemblaggio e/o la riparazio- ne e/o l’assistenza per i seguenti prodotti: porte, portoni, dispositivi antincen- dio, finestre, facciate, sistemi di protezione solare e contro le intemperie, tapparelle, tende, mobili metallici, arredi per negozi, serbatoi, contenitori, apparecchi, impalcature, parti metalliche prefabbricate, sistemi di sicurezza, recinzioni, prodotti per la saldatura, prodotti metallici per l’edilizia civile; settore della tecnica agricola: comprendente la costruzione e/o riparazione e/o assistenza di macchine agricole, comunali, forestali e da cortile, apparecchi a motore per la cura di terreni agricoli e giardini, costruzione, riparazione e as- sistenza di attrezzature per l’allevamento di bestiame, produzione e lavorazio- ne del latte, attrezzature per stalle. 1 FF 2014 3409; 2015 2667; 2018 1263; 2019 3331; 2020 7145 117117